ASSISTENZA
A FIGLIO, PARENTE O AFFINE
CON
HANDICAP
(art.
33 L.104/92 e succve modni)
Minore fino a tre anni di età: La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, di
minore con handicap
in situazione di gravità accertata
hanno diritto al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204
(abrog. Dlvo 151/2001), a
condizione che il
bambino non sia ricoverato a
tempo pieno presso istituti specializzati.
Possono chiedere ai rispettivi datori di lavori di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona, con handicap in situazione di gravità, che sia parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa (così mod.L53/2000 art. 19) fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. (Ai permessi di cui ai due precedenti capoversi , che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge 30 dicembre 1971, n. 1204, (abrog. Dlvo 151/2001) si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonchè quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.)
Parente o affine entro il terzo grando anche se non convivente: Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado, handicappato, (con lui convivente - è stato soppresso dall’art. 19 Legge 8/3/2000 n. 53), ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non puo’ essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Parente o affine maggiorenne
convivente con handicap: I
dipendenti per assistere parenti o affini (compresi i coniugi) entro il terzo
grado, che siano inoltre portatori di handicap, maggiorenni e con loro
conviventi, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in
maniera continuativa purché la persona portatrice di handicap non sia
ricoverata a tempo pieno.
Affidatari di
persone handicappate Tali
disposizioni si applicano
anche agli affidatari di persone
handicappate in situazione di gravità.
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità puo’ usufruire alternativamente (mod. Legge 8/3/2000 n. 53) dei permessi di cui ai precedenti capoversi 2 e 3, ha diritto a scegliere,ove possibile, la sede di lavoro piu’ vicina al proprio domicilio e non puo’ essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.